La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di usufruire della detrazione Irpef al 50%, confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, anche per l'acquisto di una nuova stufa o camino.
ATTENZIONE dal 1 GENNAIO 2016 la detrazione scenderà al 36%, mentre la spesa massima complessiva tornerà al limite di € 48.000 per unità immobiliare.
Tra le novità più importanti segnaliamo:
• l’abolizione dell’obbligo di invio tramite raccomandata della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
• l’eliminazione dell’obbligo di indicare in maniera distinta il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
• l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:
La copia del permesso edilizio (se previsto dal regolamento edilizio comunale) oppure l’autocertificazione attestante la data di inizio lavori e la descrizione dei lavori (qualora il regolamento edilizio comunale non preveda alcun adempimento per la realizzazione degli interventi).
La fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI o IMU, se dovuta.
I dati catastali o in mancanza di essi la fotocopia della domanda di accatastamento.
Attestato del produttore dove sia certificato che il prodotto installato rientri tra i prodotti detraibili e quindi con un rendimento superiore al 70%.
La fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa e la relativa ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:
Causale del versamento (il riferimento legislativo è l’art. 16-bis del T.U.I.R., D.P.R. 22/12/86 n. 917-ex art. 1 Legge 27/12/1997 n. 449 )
Codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione.
Numero di partita Iva o codice fiscale dell'Aziende che hanno provveduto alla fornitura ed installazione.
Chi ne ha diritto?
Tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche se non residenti sul territorio dello Stato. Va precisato che si tratta di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso; ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione e non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta. Per poter beneficiare della detrazione è necessario essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento e cioè:
• proprietari o nudi proprietari
• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• locatari o comodatari
• soci di cooperative divise e indivise
• soci delle società semplici
• imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.